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Da FeministPost – Women’s Declaration International denuncia: nella nuova bozza del Trattato la parola “sesso” è sostituita da “genere”, termine del quale non si dà una definizione precisa. Si tratta di una cancellazione legale e senza precedenti del sesso femminile

WDI (Women’s Declaration International) esprime estremo allarme per il fatto che l’attuale bozza del Trattato sui Crimini contro l’Umanità non includa donne e ragazze.

I Crimini contro l’Umanità includono attacchi diffusi o sistematici contro popolazioni civili, compresi atti come l’omicidio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione, l’imprigionamento, la tortura, lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, la gravidanza forzata, la sterilizzazione forzata o altre violenze sessuali, la persecuzione di gruppi, la sparizione di persone, l’apartheid e altri atti disumani di carattere simile.

WDI denuncia questa estrema privazione del diritto delle donne e delle ragazze di essere incluse in questa legge internazionale fondamentale che garantisce la salvaguardia della vita e della dignità umana contro varie forme di violenza sanzionate dallo Stato.

WDI, che conta 38.138 firmatarie da 160 Paesi ed è sottoscritta da 531 organizzazioni in tutto il mondo, nel suo primo articolo ribadisce «che i diritti delle donne si basano sulla categoria del sesso» e che «gli Stati dovrebbero mantenere la centralità della categoria del sesso e non dell’“identità di genere” in relazione al diritto delle donne e delle ragazze di essere libere dalla discriminazione».

Le donne e le ragazze sono sempre state incluse nel moderno diritto internazionale sui diritti umani, ma la Commissione di Diritto Internazionale ha presentato una bozza di trattato in cui le donne e le ragazze vengono cancellate e al posto del sesso viene usato il termine indefinito “genere”. Questa cancellazione legale del sesso femminile è un atto senza precedenti di privazione dei diritti per le donne e le ragazze; il linguaggio adottato dal trattato causerà danni a donne e ragazze.

“Genere” è un termine che non può essere inteso senza assecondare gli stereotipi che sono identificati come dannosi nel principale trattato internazionale che promuove i diritti delle donne e delle ragazze, la CEDAW. Qui si stabilisce che gli Stati sono obbligati a sradicare questi stereotipi: pertanto il progetto di trattato sui crimini contro l’umanità è in conflitto con un obiettivo fondamentale dei diritti umani delle donne e delle ragazze, come indicato nella CEDAW.

Il “genere” nasconde anche la realtà della violenza basata sul sesso – che purtroppo è fin troppo reale in tutto il mondo – distruggendo la capacità di documentare e denunciare i crimini specifici del sesso. L’uso di “genere” come categoria legale al posto di “sesso” offusca anche il sesso degli autori di violenza e la loro eventuale punizione.

Anche la restituzione alle sopravvissute ai crimini è confusa e ostacolata se i dati e i criteri di qualificazione non possono distinguere tra maschi e femmine, ma devono invece utilizzare il termine instabile e indefinito di “genere”.

È già facile trovare esempi di negazione dei diritti di donne e ragazze a causa del modo in cui il “genere” (anziché il sesso) opera nel diritto penale (si veda il nostro rapporto completo QUI). Tali lesioni non potranno che moltiplicarsi se questo importante trattato internazionale sui diritti umani elimina la realtà del sesso per adottare il concetto confuso di “genere”. Anche la Commissione di diritto internazionale (ILC), che ha curato la stesura di questo trattato, ha affermato molto chiaramente che «L’omissione di una definizione del termine “genere”, contenuta nel comma h) del paragrafo 1, è stata oggetto di discussione da parte delle delegazioni: alcune hanno appoggiato l’omissione, affermando in particolare che la definizione contenuta nello Statuto di Roma era diventata obsoleta. È stato sottolineato che la sua assenza offre una maggiore flessibilità per gli Stati a livello nazionale. Altre delegazioni hanno preferito mantenere la definizione di genere contenuta nello Statuto di Roma che invece a loro parere non era non era diventata obsoleta, era priva di ambiguità e costituiva un linguaggio concordato. È stato sottolineato che sebbene ci fossero difficoltà a chiarire il termine erano comunque necessarie indicazioni su come su come definirlo» [1].

Si noti che anche i redattori riconoscono che il genere è un termine instabile, il cui significato è cambiato sostanzialmente negli ultimi decenni. È per questo che non vogliono usare la definizione usata nello Statuto di Roma che darebbe potere alla Corte penale internazionale.

Lo Statuto di Roma definisce “genere” come “sesso”. WDI sottolinea che la definizione dello Statuto di Roma ha il pregio di mantenere un chiaro riferimento ai corpi biologici che sono sessuati. Tuttavia, la definizione dello Statuto di Roma non ha mai rispecchiato l’uso che la CEDAW faceva del termine “genere”, profondamente legato a stereotipi dannosi per le donne e le ragazze. L’attuale spinta a usare il termine genere escludendo il sesso si allontana da entrambi i precedenti significati di genere, ovvero che il genere è il sesso e che il genere esprime stereotipi dannosi per le donne e le ragazze.

WDI esorta a riconoscere chiaramente che costruire un importante trattato internazionale con un linguaggio scivoloso, instabile, indefinito e apertamente discriminatorio e dannoso per le donne e le bambine è una pessima idea. WDI sollecita il rifiuto del termine “genere” nella bozza di trattato e il ripristino delle donne e delle ragazze come esseri umani pienamente presenti in questo trattato.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: Jo Brew, info@womensdeclaration.com

Per il rapporto completo sulla bozza di Trattato sui crimini contro l’umanità [in inglese, Ndr], cliccare qui.

[1] Sintesi della Presidenza sulle deliberazioni della prima sessione ripresa (2023) e alla seconda sessione ripresa (2024) del Sesto Comitato sulla bozza di articoli sulla prevenzione e la punizione dei crimini contro l’umanità e sulla raccomandazione della Commissione di diritto internazionale, raccomandazione della Commissione di diritto internazionale, Assemblea generale delle Nazioni Unite, settantottesima sessione. Sesta commissione, punto 80 dell’ordine del giorno, 11 aprile 2024, paragrafo 31, A/C.6/78/L.22/Add.1.