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Francesca Izzo, nel suo articolo intitolato La libertà di scelta non equivale a diritto, apparso sull’Huffington Post del 5 marzo scorso, ha trascritto con precisione la formula con la quale la Francia ha voluto inscrivere in Costituzione il fatto dell’aborto. «La legge determina le condizioni in cui viene esercitata la libertà, garantita alla donna, di ricorrere a una interruzione volontaria di gravidanza». Nota Izzo che non si tratta di diritto all’aborto, che avrebbe comportato la sostanziale cancellazione del ruolo della donna nella scelta della procreazione. Per un’analisi chiara e convincente delle conseguenze negative che una logica dei diritti avrebbe significato, rimando al suo articolo pubblicato anche su questo sito.

L’autrice apprezza che il testo parli di “libertà” e di “condizioni in cui si esercita tale libertà”.    Penso, tuttavia, che non vi sia da compiacersi per la formula utilizzata dal dettato costituzionale francese. È evidente che il vero soggetto, e non solo grammaticale, di quella formulazione è “la legge” che così, con forza costituzionale, si attribuisce il potere di legiferare sulle condizioni che garantiscono a una donna la libertà di interrompere una gravidanza. Un curioso bisticcio quello di una “libertà garantita” a condizioni determinate dalla legge.

In Italia, senza l’intralcio costituzionale, basterebbe l’abrogazione della l. 194/78 per realizzare ciò che una parte delle donne aveva già chiesto durante il dibattito che ne precedette l’approvazione, e cioè che si dovesse semplicemente depenalizzare l’aborto che era un reato, lasciando alla donna, alle sue relazioni, affettive, amicali, di fiducia con operatrici ed operatori sanitari, la ricerca delle “condizioni” a cui tale procedura medica si sarebbe potuta dare. Sarebbe così sparito del tutto dall’ordinamento giuridico il tema dell’aborto che deve essere una decisione di ciascuna singola donna, affiancata da chi le è più vicino.